Licenziamento in Svizzera: termini e disdetta abusiva
La libertà di disdetta e i suoi limiti
Nel diritto svizzero, il contratto di lavoro può in linea di principio essere disdetto da entrambe le parti senza dover invocare un motivo: è il principio della libertà di disdetta. Questa libertà non è tuttavia assoluta. È delimitata da termini di disdetta da rispettare (art. 335c CO), dal divieto di disdetta abusiva (art. 336 CO) e da periodi di protezione durante i quali il datore di lavoro non può disdire il contratto (art. 336c CO).
Queste regole tutelano il lavoratore senza tuttavia subordinare il licenziamento a un motivo giustificato, come avviene invece in altri paesi.
I termini di disdetta legali
Salvo accordo scritto contrario, la legge fissa termini minimi che aumentano con l'anzianità di servizio (art. 335c cpv. 1 CO): un mese durante il primo anno di servizio, due mesi dal secondo al nono anno, tre mesi dal decimo anno. La disdetta va data di norma per la fine di un mese.
Durante il tempo di prova (al massimo tre mesi, art. 335b CO), il termine di disdetta è di sette giorni, salvo accordo contrario, e il contratto può essere disdetto per qualsiasi giorno.
Un contratto individuale, un contratto normale di lavoro o un contratto collettivo possono prevedere termini diversi, mai tuttavia inferiori a un mese dopo il tempo di prova (art. 335c cpv. 2 CO).
Il licenziamento abusivo
L'art. 336 CO elenca i motivi che rendono abusiva una disdetta: disdetta data per una caratteristica personale del lavoratore senza relazione con il rapporto di lavoro, per l'esercizio di un diritto costituzionale, al solo scopo di impedire la nascita di pretese derivanti dal contratto, per l'appartenenza o la non appartenenza a un'organizzazione di lavoratori, durante la rappresentanza del personale, o come rappresaglia per un reclamo in buona fede contro il datore di lavoro.
Il licenziamento abusivo resta valido: il rapporto di lavoro termina comunque. La sanzione è di natura finanziaria (art. 336a CO): il giudice può assegnare un'indennità fino a sei mesi di salario. Per farla valere, la parte che riceve la disdetta deve opporsi per scritto prima della scadenza del termine di disdetta (art. 336b CO) e agire in giudizio entro 180 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.
I periodi di protezione contro la disdetta in tempo inopportuno
L'art. 336c CO vieta al datore di lavoro di disdire il contratto durante determinati periodi: durante un servizio militare o di protezione civile svizzero obbligatorio (e le quattro settimane precedenti e seguenti se dura più di undici giorni), durante un'incapacità lavorativa totale o parziale dovuta a malattia o infortunio non imputabile a colpa del lavoratore (30 giorni nel primo anno di servizio, 90 giorni dal secondo al quinto anno, 180 giorni dal sesto anno), e durante la gravidanza e le sedici settimane successive al parto.
Una disdetta data prima dell'inizio di uno di questi periodi, il cui termine non sia ancora scaduto, viene sospesa e riprende a decorrere solo dopo la fine del periodo di protezione (art. 336c cpv. 2 CO). Questa protezione non si applica tuttavia durante il tempo di prova, in caso di disdetta immediata per cause gravi, né alla disdetta data dal lavoratore stesso.
La disdetta immediata per cause gravi
L'art. 337 CO permette a ciascuna parte di disdire il contratto in ogni tempo, senza rispettare un termine di disdetta, per cause gravi: circostanze che rendono insopportabile, secondo le regole della buona fede, la continuazione del rapporto di lavoro. La legge non elenca un catalogo esaustivo; il giudice valuta ogni situazione concretamente, tenendo conto della gravità della mancanza e della funzione del lavoratore.
Una disdetta immediata data senza cause gravi resta valida, ma dà diritto a un risarcimento per la parte lesa, calcolato in particolare su quanto essa avrebbe percepito se il contratto fosse terminato in modo ordinario (art. 337c CO).
Domande frequenti
Il mio datore di lavoro può licenziarmi senza indicarmi un motivo?
In linea di principio sì. Il diritto svizzero non subordina il licenziamento a un motivo giustificato. Il datore di lavoro deve tuttavia rispettare i termini di disdetta legali, non trovarsi in un periodo di protezione (art. 336c CO) e non invocare uno dei motivi elencati come abusivi dall'art. 336 CO.
Cosa succede se il mio licenziamento è abusivo?
Il rapporto di lavoro termina comunque alla scadenza del termine di disdetta: un licenziamento abusivo non viene annullato. Il lavoratore può tuttavia richiedere un'indennità fino a sei mesi di salario (art. 336a CO), a condizione di essersi opposto per scritto prima della scadenza del termine di disdetta e di aver agito in giudizio entro 180 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.
Sono protetto se sono in malattia nel momento in cui ricevo la disdetta?
Se l'incapacità lavorativa è totale o parziale e non imputabile a colpa vostra, l'art. 336c CO sospende l'effetto della disdetta per una durata che dipende dalla vostra anzianità di servizio (30, 90 o 180 giorni). Il termine di disdetta riprende a decorrere solo dopo la fine del periodo di protezione. Questa protezione non si applica durante il tempo di prova.
Il termine di disdetta può essere accorciato per contratto?
Un contratto individuale, un contratto normale di lavoro o un contratto collettivo possono modificare i termini legali, mai tuttavia sotto un mese dopo il tempo di prova (art. 335c cpv. 2 CO). Durante il tempo di prova stesso, il termine legale di sette giorni può essere modificato per accordo delle parti.