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Diritto contrattuale

Clausola penale e risarcimento del danno contrattuale

La funzione della clausola penale

Una clausola penale (art. 160-163 CO) è una pattuizione contrattuale con cui una parte s'impegna a versare un importo determinato in caso d'inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. Dispensa in linea di principio il creditore dal provare l'esistenza e l'importo di un danno effettivo: l'importo convenuto è dovuto per il solo fatto dell'inadempimento, salvo clausola contraria.

Il potere di riduzione del giudice

L'art. 163 cpv. 3 CO permette al giudice di ridurre una pena convenzionale ritenuta eccessiva, in particolare quando l'importo fissato è manifestamente sproporzionato rispetto all'interesse legittimo del creditore o al danno effettivamente subito. Questa facoltà protegge la parte debole di un contratto contro clausole penali abusive.

Clausola penale e risarcimento effettivo

Salvo diversa pattuizione, il creditore non può cumulare la pena convenzionale e il risarcimento integrale del danno effettivo oltre l'importo della pena (art. 161 CO), salvo che provi un danno superiore all'importo convenuto e il contratto glielo permetta espressamente.

Domande frequenti

Devo provare un danno per ottenere il pagamento di una clausola penale?

In linea di principio no: l'importo convenuto è dovuto per il solo fatto dell'inadempimento, senza dover provare l'esistenza né l'importo di un danno effettivo, salvo clausola contraria (art. 161 cpv. 1 CO).

Un giudice può ridurre una clausola penale troppo elevata?

Sì, l'art. 163 cpv. 3 CO permette al giudice di ridurre una pena convenzionale ritenuta eccessiva rispetto alle circostanze e all'interesse legittimo del creditore.

Posso reclamare più dell'importo della clausola penale se il mio danno reale è superiore?

In linea di principio no, salvo che il contratto lo preveda espressamente o proviate un danno superiore e la legge o la pattuizione vi permetta di reclamarlo in aggiunta alla pena.

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